Il 2021 doveva essere l’anno d’ingresso della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici, ma, ancora una volta, così non è stato. Infatti, il “decreto milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) li posticipa ancora di un anno, salvo ulteriori future proroghe.
Non mancano, però, le novità per le spese sostenute nel 2020.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono trasmettere le informazioni relative alle spese sanitarie, comprese le modalità di pagamento, obbligatorie per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione entro il 31 gennaio 2021.
Per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2021, invece, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Ad esempio i dati da inviare al sistema TS per il mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro la fine del mese di febbraio.
Con il Decreto del 19 ottobre 2020, sono state definite, non solo le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, ma anche l’adeguamento del tracciato per consentire la trasmissione dei dati.
Quindi riepilogando la trasmissione dovrà essere effettuata:
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per le spese sostenute nel 2020, entro il 31 gennaio 2021;
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per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, con l’aggiunta dei seguenti ulteriori dati:
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tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
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aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
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indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
I soggetti obbligati all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza sono:
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gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
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le farmacie;
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le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
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le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
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gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
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gli psicologi;
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gli infermieri;
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le ostetriche/i;
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i tecnici sanitari di radiologia medica;
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gli ottici;
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i veterinari;
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i centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
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gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
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gli iscritti all’albo dei biologi.






