La pandemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite da ormai più di un anno. Inevitabilmente ciò ha inciso sulle normative di redazione del documento riepilogativo annuale più importante, il bilancio di esercizio.
Infatti, quest’anno, la sua redazione comporterà una serie di valutazioni che dovranno necessariamente intrecciarsi tra di loro e confrontarsi col presente e con una visione prospettica di quelli che potranno essere i risultati di esercizio dei prossimi anni.
Dal punto di vista normativo il primo intervento sul bilancio 2020 si è avuto con il “decreto Liquidità” il quale sterilizzava la perdita dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. La successiva Legge di Bilancio 2021 ha chiarito la “fine” che avrebbe fatto tale perdita, specificando che si hanno cinque anni di tempo per poterla ricoprire e per riconformarsi al principio di conservazione del capitale sociale.
Altri interventi si sono resi necessari per contenere le perdite:
- La sospensione degli ammortamenti: le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
- L’aumento del patrimonio netto per mezzo delle rivalutazioni sui beni d’impresa e sull’avviamento: in particolare è prevista:
– la possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione (senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva);
– la significativa riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori al 3 per cento (per beni ammortizzabili e non);
– la possibilità di rivalutare anche singoli beni senza dover rispettare il previgente vincolo della rivalutazione per «categorie omogenee»;
– l’immediato riconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ad esempio in relazione alla deduzione dell’ammortamento (dei maggiori valori). - Deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale. L’articolo 38-quater della legge n. 77/2020 ha introdotto la facoltà di deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni. Scopo della norma è di evitare che l’applicazione del normale criterio di continuità aziendale possa enfatizzare gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando.
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato nel mese di marzo il documento interpretativo 8: “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”.
Inoltre, i termini di approvazione del bilancio sono stati prorogati al 29 giugno 2021, sia per imprese che per enti del terzo settore.
Si apre dunque la stagione dei bilanci, una delle più complesse degli ultimi anni.
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