Stralcio delle “cartelle previsto dal dl. Sostegni”

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Il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio delle cartelle. Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Lo stralcio prevede due limiti, il primo fa riferimento all’arco temporale 2000 / 2010, mentre il secondo fa riferimento al livello reddituale che non deve superare i € 30.000.

Il MEF renderà pubbliche le modalità e le date di annullamento dei debiti entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

Fino alla data stabilita dal decreto attuativo, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro e i relativi termini di prescrizione.

Il decreto Sostegni contiene anche disposizioni in materia di “annullamento dei carichi”. Dopo vari tentennamenti e riscritture che riflettevano lo scontro politico sul tema, nel testo ha quindi fatto ingresso la contestata norma sullo stralcio delle cartelle di pagamento.

Quali sono i debiti oggetto di stralcio

L’art. 4 del decreto prevede che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cu:
– all’art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione);
– all’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);

– all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

La nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditorepubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dallo stesso articolo.
Tra cui vi sono le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’IVA riscossa all’importazione.

Chi può beneficiarne

L’agevolazione, però, non spetta a tutti ma soltanto:
– alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
– ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Le disposizioni attuative

Le disposizioni attuative sono affidate a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale dovranno essere stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. La norma precisa altresì che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Disciplina transitoria
Il decreto Sostegni detta anche una opportuna disciplina intertemporale, la cui mancanza è in genere fonte di incertezze tra gli operatori.
È infatti previsto che fino alla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione

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