Credito d’imposta sulle commissioni POS

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Dal 31 agosto scorso, con la pubblicazione della risoluzione 48/e/2020 che ha istituito il codice tributo, è già operativo e utilizzabile dagli esercenti il bonus bancomat 2020, sotto forma di credito d’imposta pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti
di pagamento elettronici tracciabili.

L’agevolazione del bonus bancomat 2020 spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi effettuate da chi esercita un’attività d’impresa, arte o professioni purché nell’anno d’imposta precedente abbiano maturato ricavi e compensi non superiori ad euro 400mila e che le cessioni siano rese nei confronti dei consumatori finali.

La norma prevede specifici obblighi informativi sia da parte degli operatori finanziari, i quali dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni utili a controllare la spettanza del credito d’imposta, sia da parte dei prestatori dei servizi di pagamento autorizzati, che dovranno mettere a disposizione degli esercenti sistemi atti a consentire di individuare tutte le transazioni effettuate e le informazioni relative alla commissioni corrisposte.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono:

– l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
– il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
– il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel
periodo di riferimento;
– un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese.

Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’esercente in via telematica, di solito via PEC, oppure attraverso i servizi web delle banche o dei prestatori di servizi di pagamento.

È quindi importante che gli esercenti usino tali prospetti per il calcolo del credito spettante.

Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa mediante modello F24, indicando nella sezione “Erario” il  codice tributo 6919, valorizzando il mese e l’anno di maturazione del bonus.

L’importo del credito maturato ed utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione ed in quelle successive fino al completo utilizzo.

Il credito d’imposta non costituisce imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

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